Con lo slittamento del capitolo sulla flessibilità in uscita dal 1°
gennaio del prossimo anno si dovrà lavorare 4 mesi in più. Per le donne
l’incremento sarà di quasi di due anni.
Con il rinvio della flessibilità in uscita dal prossimo anno si dovrà
lavorare di più. Ben 4 mesi in più, a causa dell’aspettativa di vita. E
dal 2019 si dovrà mettere in conto un ulteriore scatto che attualmente,
secondo lo scenario demografico dell’Istat, sarà di nuovo pari a 4 o 5
mesi. Poche le novità contenute nella legge di stabilità che in realtà
rispondono più che altro a questioni emergenziali piuttosto che ad un
disegno organico di revisione della Legge Fornero da molti richiesto.
Vediamo dunque di riassumere i cambiamenti in arrivo dal 1° gennaio
2016.
P. Anticipata. Dal prossimo anno, e sino al 2018, i requisiti contributi
per la pensione anticipata salgono a 42 anni e 10 mesi di contributi
per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi di contributi per donne pari,
rispettivamente, a 2227 settimane e a 2175 settimane di versamenti (per
coloro che hanno la contribuzione espressa in settimane). Si potrà
continuare ad uscire indipendentemente dall’età anagrafica, cioè anche
prima dei 62 anni, senza incorrere nella penalizzazione dato che, grazie
alla legge 190/2014, è stata congelata sino al 2017.
Vecchiaia. Per la pensione di vecchiaia, fermo restando il minimo di 20
anni di contributi (15 anni per i lavoratori cd. quindicenni), i
requisiti restano differenti per le donne del settore privato rispetto
agli uomini e alle donne del settore pubblico. Gli uomini, dipendenti o
lavoratori autonomi, dovranno raggiungere i 66 anni e 7 mesi di età. Lo
stesso requisito è fissato per le donne del pubblico impiego. Per le
lavoratrici del settore privato l’aumento sarà piu’ elevato in quanto
l’effetto della speranza di vita si cumula con il graduale innalzamento
dell’età per la vecchiaia che, entro il 2018, dovrà assicurare la totale
parificazione con i requisiti vigenti per gli uomini. Per le dipendenti
del settore privato serviranno quindi 65 anni e 7 mesi (contro i 63
anni e 9 mesi attuali), per le autonome 66 anni e un mese (contro i 64
anni e 9 mesi attuali).
L’unica novità è per le donne che vedranno allungarsi di un anno la
possibilità di accesso all’opzione donna: con la legge di stabilità 2016
il Governo consentirà a quelle lavoratrici che hanno raggiunto i 57
anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) entro il 31 dicembre
2015 di optare per la pensione contributiva anche se la decorrenza del
trattamento avverrà successivamente al 2015 (restano infatti in vigore
per questa forma di pensionamento le finestre mobili di 12 o 18 mesi).
Ma a parte questa novità che potrà interessare alcune migliaia di
lavoratrici il canale di uscita si chiuderà comunque il 31 dicembre 2015
salvo residuino risorse per una proroga del regime. C’è poi la settima
salvaguardia anch’essa prevista con la legge di stabilità che
consentirà a 26.300 lavoratori di prepensionarsi rispetto alle regole
Fornero.
Usuranti. Novità anche per i lavori usuranti. Com’è noto nei loro
confronti si applica ancora il previgente sistema delle quote di cui
alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243. Ebbene dal
2016 dovranno perfezionare 61 anni e 7 mesi di età anagrafica con il
contestuale raggiungimento del quorum 97,6 con un minimo di 35 anni di
contributi. Anche se per la liquidazione del primo rateo dovranno
attendere sempre uno slittamento di 12 mesi per via delle cd. finestre
mobili. Va peggio per i notturni con un numero di notti lavorate
inferiore a 77 anni: dovranno perfezionare 62 anni e 7 mesi di età
unitamente ad un quorum pari a 98,6; mentre se il numero di notti
lavorate è invece ricompreso tra 64 e 71 il requisito da raggiungere
diventa 63 anni e 7 mesi ed il quorum passa a quota 99,6.
Lo slittamento di 4 mesi influenzerà anche la data di ingresso alla
pensione per il comparto difesa e sicurezza e per i comparti per i quali
sono attualmente previsti requisiti previdenziali diversi da quelli
vigenti nell’AGO, appena esposti (si pensi ad esempio agli ex-enpals e
agli autoferrotranvieri). Naturalmente sono soggetti agli adeguamenti
anche i lavoratori cd. salvaguardati che, sempre con la legge di
stabilita’ guadagnano la settima salvaguardia in favore di altri 26.300
soggetti, ma in tal caso la normativa da prendere a riferimento, sulla
quale applicare i 4 mesi di slittamento, sarà quella ante-fornero. Anche
il requisito anagrafico per conseguire l’assegno sociale slitterà da 65
anni e 3 mesi a 65 anni e 7 mesi.