CAGLIARI - Da un anno al centro di roventi
polemiche da parte dei sindacati e all’attenzione della magistratura, oggi la
vicenda riguardante Marcella Crivellenti, nominata sovrintendente del Teatro
Lirico di Cagliari, giunge a una prima conclusione.ù
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha accolto il
ricorso presentato da Angela Spocci, una tra i 44 candidati a ricoprire
l’incarico, di fatto dichiarando nulla la nomina della manager
barese scelta dal sindaco Massimo Zedda contro lavoratori, parte del Cda,
partiti politici alleati e soprattutto dopo che la Fondazione lirica aveva dato
il via libera a una pubblica manifestazione di interesse.
Quest’ultimo aspetto è stato determinante nel decretare
l’esito della sentenza di oggi: il Consiglio di amministrazione a
maggio 2012 aveva deciso che la scelta del nuovo sovrintendente sarebbe dovuta
avvenire attraverso un bando pubblico che disciplinava “la forma, il contenuto
ed i termini di presentazione delle candidature, precisando che le modalità
indicate dal bando erano previste a pena di esclusione”.
In questo modo, scrivono i giudici, la Fondazione si è
“espressamente ed univocamente ‘autovincolata’ al rispetto delle regole del
bando”.
E, teoricamente, il Teatro per poter legittimamente sottrarsi
agli impegni assunti con la pubblicazione del bando, avrebbe potuto soltanto
procedere ad una revoca “motivata” della procedura.
Così non è avvenuto e la ricostruzione degli eventi lo
conferma. A settembre 2012 arrivano 44 curriculum, manca il nome della
Crivellenti che salta fuori soltanto il 1° Ottobre quando viene proposto, fuori
tempo, dal primo cittadino.
Due settimane dopo (15 ottobre) durante un’altra seduta del Cda
quattro componenti abbandonano la sala al quinto piano di via Sant'Alenixedda,
facendo mancare il numero legale.
Tre di loro (Oscar Serci, Felicetto Contu e Gualtiero Cualbu)
sostengono che nella riunione dell’1 ottobre 2012 la nomina della Crivellenti a
sovrintendente non fosse in realtà avvenuta a maggioranza assoluta, mentre Zedda
confermava la regolarità della nomina.
A dicembre 2012 il sindaco nomina componente del Consiglio di
amministrazione Corrado Cabras, in sostituzione del Maestro Giorgio Baggiani, e
nella stessa giornata Felicetto Contu si dimette.
Il 20 dicembre 2012 all’ordine del giorno del Cda c’è
“l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti”: seppur con la
partecipazione di soli quattro componenti (Zedda, Arru, Cincotti e Cabras) a
causa dell’assenza dei consiglieri Porcelli e Cualbu (mentre i consiglieri Contu
e Serci si erano nel frattempo dimessi), i verbali delle sedute dell’1 e 15
ottobre hanno il via libera.
La sentenza. Nel testo del provvedimento si
legge che secondo la difesa di Zedda “la scelta di proporre la ‘candidatura
esterna’ della signora Crivellenti, oltre a essere giustificata dalla funzione
‘meramente esplorativa’ della selezione e ad essere conforme al principio del
favor partecipationis, non avrebbe inciso sulla correttezza”.
Inoltre “la scelta sarebbe stata adottata all’unanimità ed in
assenza di proposte alternative”. A proposito però il ricorso dei legali di
Spocci denuncia eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità e
degli “autolimiti” che la Fondazione si era data. Tali motivi secondo i
magistrati “colgono nel segno”.
Dal verbale del primo ottobre infatti “non emerge
alcuna concreta valutazione in ordine alla ‘specifica e comprovata
esperienza’ nel settore dell’organizzazione musicale e della gestione di enti
consimili” della Crivellenti.
Inoltre “il tenore delle dichiarazioni di voto dei consiglieri
Contu, Porcelli e Cualbu (soprattutto di quest’ultimo) è tale da evidenziare una
sostanziale sfiducia nei confronti della candidata proposta”.
In sostanza - si legge - il Consiglio ha trasformato quella
della Crivellenti in una sorta di “nomina del Presidente”,
legata a motivi di opportunità politico-amministrativa.
“Tanto è vero che lo stesso presidente si è infine assunto per
intero la responsabilità della scelta, dichiarandosi espressamente consapevole
delle perplessità espresse da tre consiglieri sui sette partecipanti al voto. Si
è, quindi, “lontanissimi dal modello decisionale delineato dalle disposizioni
statutarie”.