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sabato 9 novembre 2013

Terremoto al Teatro Lirico, il Tar annulla la nomina di Marcella Crivellenti

CAGLIARI - Da un anno al centro di roventi polemiche da parte dei sindacati e all’attenzione della magistratura, oggi la vicenda riguardante Marcella Crivellenti, nominata sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari, giunge a una prima conclusione.ù
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha accolto il ricorso presentato da Angela Spocci, una tra i 44 candidati a ricoprire l’incarico, di fatto dichiarando nulla la nomina della manager barese scelta dal sindaco Massimo Zedda contro lavoratori, parte del Cda, partiti politici alleati e soprattutto dopo che la Fondazione lirica aveva dato il via libera a una pubblica manifestazione di interesse.
Quest’ultimo aspetto è stato determinante nel decretare l’esito della sentenza di oggi: il Consiglio di amministrazione a maggio 2012 aveva deciso che la scelta del nuovo sovrintendente sarebbe dovuta avvenire attraverso un bando pubblico che disciplinava “la forma, il contenuto ed i termini di presentazione delle candidature, precisando che le modalità indicate dal bando erano previste a pena di esclusione”.
In questo modo, scrivono i giudici, la Fondazione si è “espressamente ed univocamente ‘autovincolata’ al rispetto delle regole del bando”.
E, teoricamente, il Teatro per poter legittimamente sottrarsi agli impegni assunti con la pubblicazione del bando, avrebbe potuto soltanto procedere ad una revoca “motivata” della procedura.
Così non è avvenuto e la ricostruzione degli eventi lo conferma. A settembre 2012 arrivano 44 curriculum, manca il nome della Crivellenti che salta fuori soltanto il 1° Ottobre quando viene proposto, fuori tempo, dal primo cittadino.
Due settimane dopo (15 ottobre) durante un’altra seduta del Cda quattro componenti abbandonano la sala al quinto piano di via Sant'Alenixedda, facendo mancare il numero legale.
Tre di loro (Oscar Serci, Felicetto Contu e Gualtiero Cualbu) sostengono che nella riunione dell’1 ottobre 2012 la nomina della Crivellenti a sovrintendente non fosse in realtà avvenuta a maggioranza assoluta, mentre Zedda confermava la regolarità della nomina.
A dicembre 2012 il sindaco nomina componente del Consiglio di amministrazione Corrado Cabras, in sostituzione del Maestro Giorgio Baggiani, e nella stessa giornata Felicetto Contu si dimette.
Il 20 dicembre 2012 all’ordine del giorno del Cda c’è “l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti”: seppur con la partecipazione di soli quattro componenti (Zedda, Arru, Cincotti e Cabras) a causa dell’assenza dei consiglieri Porcelli e Cualbu (mentre i consiglieri Contu e Serci si erano nel frattempo dimessi), i verbali delle sedute dell’1 e 15 ottobre hanno il via libera.
La sentenza. Nel testo del provvedimento si legge che secondo la difesa di Zedda “la scelta di proporre la ‘candidatura esterna’ della signora Crivellenti, oltre a essere giustificata dalla funzione ‘meramente esplorativa’ della selezione e ad essere conforme al principio del favor partecipationis, non avrebbe inciso sulla correttezza”.
Inoltre “la scelta sarebbe stata adottata all’unanimità ed in assenza di proposte alternative”. A proposito però il ricorso dei legali di Spocci denuncia eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità e degli “autolimiti” che la Fondazione si era data. Tali motivi secondo i magistrati “colgono nel segno”.
Dal verbale del primo ottobre infatti “non emerge alcuna concreta valutazione in ordine alla ‘specifica e comprovata esperienza’ nel settore dell’organizzazione musicale e della gestione di enti consimili” della Crivellenti.
Inoltre “il tenore delle dichiarazioni di voto dei consiglieri Contu, Porcelli e Cualbu (soprattutto di quest’ultimo) è tale da evidenziare una sostanziale sfiducia nei confronti della candidata proposta”.
In sostanza - si legge - il Consiglio ha trasformato quella della Crivellenti in una sorta di “nomina del Presidente”, legata a motivi di opportunità politico-amministrativa.
“Tanto è vero che lo stesso presidente si è infine assunto per intero la responsabilità della scelta, dichiarandosi espressamente consapevole delle perplessità espresse da tre consiglieri sui sette partecipanti al voto. Si è, quindi, “lontanissimi dal modello decisionale delineato dalle disposizioni statutarie”.